Accreditamento

Precisiamo che la legge federale sul coordinamento e la promozione del settore universitario svizzero LPSU, entrata in vigore il gennaio 2015,non è una legge quadro del settore universitario.
Essa regola esclusivamente le competenze condivise ed il coordinamento fra Governo federale e cantoni che conservano le rispettive competenze.
La responsabilità e la competenza degli enti responsabili spetta integralmente ai Cantoni per quanto riguarda le scuole universitarie cantonali.
Essa inoltre non concede un “ riconoscimento giuridico” ma solamente una certificazione di qualità/accreditamento, considerato come “marchio di qualità”, presupposto necessario per l’autorizzazione all’uso delle denominazioni protette.
La nuova legge non prevede alcun obbligo di autorizzazione per la costituzione e la gestione di istituti accademici.
La legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto il sistema di accreditamento istituzionale obbligatorio per le istituzioni che utilizzano la denominazione «università», «scuola universitaria», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o le denominazioni che ne derivano quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale» (art. 28 cpv. 2, lett. a, art. 29, art. 62 e 63 LPSU).
Il principio vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. L’obbligo di accreditamento istituzionale si applica a tutte le istituzioni che dal 1° gennaio 2015 desiderano impiegare le denominazioni protette menzionate. Le università e gli altri istituti accademici che utilizzano altre denominazioni non rientrano nel campo d’applicazione della LPSU.
Per quanto riguarda l’uso di altre denominazioni, le università e gli altri istituti accademici sono tuttavia soggetti alle legislazioni cantonali applicabili. I Cantoni possono introdurre normative supplementari o, per esempio, imporre l’obbligo di accreditamento ad altre denominazioni.
Per quanto riguarda l’uso di altre denominazioni, le università e gli altri istituti accademici sono tuttavia soggetti alle legislazioni cantonali applicabili. I Cantoni possono introdurre normative supplementari o, per esempio, imporre l’obbligo di accreditamento ad altre denominazioni.
Le scuole universitarie e gli istituti accademici privati esistenti al momento dell’entrata in vigore della LPSU e che utilizzano già queste denominazioni conformemente al diritto previgente hanno otto anni di tempo dall’entrata in vigore della legge – vale a dire fino al 31 dicembre 2022 – per ottenere l’accreditamento (art. 75 cpv. 1 LPSU). Restano comunque assoggettati alle normative cantonali.
Il nostro istituto non è soggetto percio' a questa legge federale perchè non utilizza le denominazioni protette e perchè nel Cantone Zugo non c'è alcun obbligo di accreditamento per altre denominazioni.
L'attività universitaria usando denominazioni diverse è pertanto legittima anche senza accreditamento.
Il nostro istituto non è soggetto percio' a questa legge federale perchè non utilizza le denominazioni protette e perchè nel Cantone Zugo non c'è alcun obbligo di accreditamento per altre denominazioni.
L'attività universitaria usando denominazioni diverse è pertanto legittima anche senza accreditamento.