lunedì 11 marzo 2019

ACCREDITAMENTO IN SVIZZERA

Accreditamento







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Precisiamo che  la legge federale  sul coordinamento e la promozione del settore universitario svizzero LPSU, entrata in vigore il gennaio 2015,non è una legge quadro del settore universitario.

Essa regola esclusivamente le competenze condivise ed il coordinamento fra Governo federale e cantoni che conservano le rispettive competenze.


La responsabilità e la competenza degli enti responsabili spetta integralmente ai Cantoni per quanto riguarda le scuole universitarie cantonali.

Essa inoltre  non concede   un “ riconoscimento giuridico” ma solamente una certificazione di qualità/accreditamento, considerato come “marchio di qualità”, presupposto necessario per l’autorizzazione all’uso delle denominazioni protette.

La nuova legge non prevede alcun obbligo di autorizzazione per la costituzione e la gestione di istituti accademici.  

La legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto il sistema di accreditamento istituzionale obbligatorio per le istituzioni che utilizzano la denominazione «università», «scuola universitaria», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o le denominazioni che ne derivano quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale» (art. 28 cpv. 2, lett. a, art. 29, art. 62 e 63 LPSU).
Il principio vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. L’obbligo di accreditamento istituzionale si applica a tutte le istituzioni che dal 1° gennaio 2015 desiderano impiegare le denominazioni protette menzionate. Le università e gli altri istituti accademici che utilizzano altre denominazioni non rientrano nel campo d’applicazione della LPSU.
Per quanto riguarda l’uso di altre denominazioni, le università e gli altri istituti accademici sono tuttavia soggetti alle legislazioni cantonali applicabili. I Cantoni possono introdurre normative supplementari o, per esempio, imporre l’obbligo di accreditamento ad altre denominazioni.
Le scuole universitarie e gli istituti accademici privati esistenti al momento dell’entrata in vigore della LPSU e che utilizzano già queste denominazioni conformemente al diritto previgente hanno otto anni di tempo dall’entrata in vigore della legge – vale a dire fino al 31 dicembre 2022 – per ottenere l’accreditamento (art. 75 cpv. 1 LPSU). Restano comunque assoggettati alle normative cantonali.

Il nostro istituto non è soggetto percio' a questa legge federale perchè non utilizza le denominazioni protette e perchè nel Cantone Zugo non c'è alcun obbligo di accreditamento per altre denominazioni.

L'attività universitaria usando denominazioni diverse  è pertanto  legittima anche senza accreditamento.

mercoledì 6 marzo 2019

ANNULLATA LA SENTENZA DEL TAR CHE DICHIARAVA I NOSTRI TITOLI NON RICONOSCIUTI IN ITALIA


Con sentenza definitiva pubblicata il 18 dicembre 2018 il Consiglio di Stato di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del Tar tribunale amministrativo del Lazio che aveva dichiarato i nostri titoli non riconosciuti in Italia.
Il ricorso al Tar è stato giudicato inammissibile per mancanza di legittimazione attiva della nostra università, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato dagli studenti unici ad avervi interesse legittimo diretto. Il Cds ha inoltro stabilito che le note del Miur impugnate che davano pareri negativi devono ritenersi per legge pareri non vincolanti e comunque non impugnabili singolarmente in quanto non definitivi e non conclusivi del procedimento di riconoscimento.
Si conclude quindi con parziale soddisfazione il contenzioso con il Miur le cui note non sono state ritenute conclusive ne decisive nel merito del riconoscimento dei nostri titoli in Italia.
In altre parole nelle procedure di riconoscimento oggetto del ricorso ( partecipazione a concorsi pubblici,accesso alla professione di mediatore civile) il Miur non ha alcuna competenza per il riconoscimento ma per legge esprime dei pareri che sono opinioni non legalmente vincolanti.Esse non sono decisive per il riconoscimento ne lesive di alcun diritto e percio' non possono essere impugnate autonomamente.