venerdì 28 giugno 2019

SERVIZIO DI TUTORATO

SERVIZIO DI TUTORATO

Il Tutorato didattico è un servizio gratuito a disposizione degli studenti che prevede di fornire supporto alla attività didattica , fornire informazioni su tutte le attività universitarie ed in particolare ausilio alla preparazione della tesi .
I nostri tutor ricevono gli studenti residenti in Italia ogni 1° lunedi' del mese su appuntamento presso la nostra succursale di San Marino. Gli studenti interessati possono contattare il servizio tutor via email (tutor@unisupdi.ch) per fissare un appuntamento.

SERVIZIO DI CONSULENZA

Informazioni preliminari all'immatricolazione di carattere generale e legale.
Il direttore l'avv.Massimo Silvestri riceve gli studenti residenti in Italia presso la nostra succursale di San Marino ogni 1° lunedi' del mese su appuntamento. Gli studenti interessati possono contattare il servizio legale via email (direzione@unisupdi.ch) per fissare un appuntamento.

giovedì 27 giugno 2019


APERTURA SUCCURSALE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



Oggi è stata rilasciata la licenza che autorizza la nostra succursale ad operare nella Repubblica di San Marino. La succursale offrirà corsi di formazione e aggiornamento professionale ed un servizio di tutorato universitario.

venerdì 7 giugno 2019

SILVESTRI HA RAGIONE

Per ragioni di interesse puramente accademico e dunque avulse da vicende specifiche, sono relativamente esperto di alcuni sistemi universitari esteri e dunque ritengo doveroso apportare un contributo per inquadrare correttamente la questione.
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Comincio col dire una cosa impopolare, cioè che Silvestri ha, sul piano strettamente giuridico-formale, ragione, perlomeno su alcuni aspetti che andrò a sviscerare.

La legge svizzera, come del resto in molti altri campi, è assai liberale in materia di università. In Svizzera vige da sempre il principio di sussidiarietà (ricordiamo che la Svizzera originariamente era una confederazione e tuttora ne mantiene il nome, pur essendosi trasformata in una repubblica federale) e dunque finché lo stato federale non disciplina una materia essa rimane nella totale potestà legislativa dei soggetti federati, i cantoni (che, per la cronaca, sono 26 e non 4. Il lago dei quattro cantoni si chiama così perché affaccia su quattro cantoni). Anche quando lo stato federale emana normative in una certa materia, comunque, salvo che per pochissime materie riservate i cantoni sono titolari di potestà legislativa concorrente.
Esistono pertanto parallelamente un sistema universitario federale, composto da politecnici e scuole universitarie professionali, e alcuni sistemi universitari cantonali, caratterizzati da ordinamenti distinti. Tanto che sono diversi questi ordinamenti, è possibile che con il medesimo titolo di studio secondario io possa accedere alle università del Canton Zurigo ma non a quelle della Repubblica e cantone Ticino, oppure ai politecnici federali e alle scuole universitarie professionali ma non alle università cantonali etc..
Questo per quanto attiene alle università pubbliche.
Mentre per la scuola però molte prerogative sono riservate ai cantoni, non esiste nessuna legge federale che riservi allo stato centrale o ai cantoni l'uso di termini quali "università" (in Svizzera non si usa la locuzione "università degli studi"), "politecnico", "ateneo" e consimili, né vieti di rilasciare titoli di studio anche utilizzando le denominazioni in uso nelle università pubbliche (che, del resto, sono meramente tradizionali e non ufficiali; l'Università della Svizzera italiana prima rilasciava quale unico titolo la «licenza» e, da quando ha deciso, nella propria autonomia, di applicare il processo di Bologna, rilascia bachelorsmasters e Ph.D., secondo la nomenclatura inglese). Chiunque significa chiunque, anche soggetti di tipo commerciale, ivi comprese imprese costituite in forma societaria, senza finanziamenti pubblici e con assoggettamento alle normative in materia fiscale-tributaria. I titoli di studio in Svizzera non hanno valore legale e cioè sono di per sé totalmente privi della capacità di produrre qualsivoglia effetti giuridici in capo ai loro titolari. Esiste un sistema di accreditamento facoltativo, cioè su base volontaria, che consente di ottenere una sorta di certificazione di qualità ma non muta il (nullo) valore formale dei titoli rilasciati, né le prerogative dell'istituzione. Solamente per alcune professioni regolamentate, che oltretutto in Svizzera sono veramente pochissime (e sono state unificate da poco a livello federale: la Svizzera è stata costretta a varare una legge sulla libera circolazione dei professionisti nel territorio della federazione avendo siglato accordi con l'Unione europea per la libera circolazione delle professioni), è previsto un esame di Stato, che può essere collegato a corsi istituiti dalla pubblica autorità o da questa accreditati; l'esito del superamento dell'esame di Stato, che per l'appunto si chiama «di Stato», è l'abilitazione del candidato a esercitare una determinata professione; dunque possiamo dire che l'esame di Stato è l'unico strumento idoneo a produrre effetti giuridici, ma il titolo di studio di per sé non ne produce (non produce nemmeno l'effetto di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, poiché esso viene conseguito con il suo superamento. Non so se poi in Svizzera ci sono esami di Stato avulsi da specifici corsi di studio; negli ordinamenti di lingua inglese esistono ma non presuppongono il possesso di titoli specifici per essere sostenuti, infatti in Inghilterra, come architetti ‒ l'architettura non è una professione regolamentata ‒ laureati in Matematica, ci sono stati famosi avvocati laureati in Chimica).
Come giustamente dice Silvestri, è il mercato ad attribuire valore ai titoli. E personalmente dubito che il mercato attribuisca chissà quale valore a un'università che ha un sito raffazzonato, scritto in un dubbio italiano e dichiari candidamente di rivolgersi unicamente a persone in età matura ai quali rilascia titoli sulla base dell'esperienza lavorativa, fatta altresì eccezione per quella maturata nella pubblica amministrazione. D'altra parte non credo che Silvestri abbia la velleità che i titoli emessi dai suoi istituti siano equiparati sul mercato a quelli di Harvard o Yale, e non si offenda nemmeno se canzoniamo i suoi laureati dicendo che dalla/e sua/e università non hanno imparato niente (sono i siti ufficiali stessi di queste istituzioni che dicono che la loro attività è rivolta precipuamente, se non esclusivamente, a persone in là con gli anni che non intendano perdere altro tempo vedendosi valorizzata la propria esperienza professionale in crediti riconoscibili per conseguire un titolo accademico) o che i titoli rilasciati dalla/e sua/e università non servono per trovare lavoro (sono espressamente rivolti a chi ce l'ha già, un lavoro, stabile e anche di un certo livello). Semplicemente non vuole che si dica che la sua attività è illegale, perché in effetti, a ben vedere, per l'ordinamento del Canton Zugo non lo è (e non lo sarebbe neanche se effettivamente, come qualcuno insinua, i titoli di studio uscissero dalla stampante a getto di inchiostro di casa sua) e non lo era neanche per quello della Repubblica e cantone Ticino perlomeno non lo era finché la sede legale delle sue creature è stata ad Agno (adesso non saprei perché pare che sia intervenuta una riforma ma non ho approfondito la questione).
In definitiva, si può parlare, come attori di mercato, di titoli di scarno valore, scarso pregio o nullo prestigio, ma parlare di lauree «finte» integra effettivamente una fattispecie diffamatoria. A meno che non si specifichi che tutte le lauree elvetiche sono in un certo senso e in un certo qual modo «finte», in quanto sono «vere» in relazione al valore che attribuiscono loro i comportamenti di coloro a cui vengono presentati.

Ci sono altri aspetti, invece, sui quali Silvestri  esprime concetti idonei a essere interpretati in vario modo e che pertanto potrebbero essere forieri di equivoci. Ad esempio una risposta come «Si sono validi ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa» a una FAQs quale «I titoli conferiti sono riconosciuti all’estero?», al di là degli errori di ortografia e sintassi, si presta inequivocabilmente a interpretazioni sbagliate, in quanto alla frase «sono validi ai fini del riconoscimento ai sensi della convenzione di Lisbona» dovrebbe fare da preludio, se non un no, quantomeno un ni. Alla domanda, posta in maniera chiara, netta e diretta, se il titolo di studio è riconosciuto, infatti, se io rispondo, in maniera altrettanto chiara, «sì», significa che lo è. Se invece dico «sono validi ai fini del riconoscimento», sto esprimendo un altro concetto, cioè sto dicendo che non sono automaticamente riconosciuti (e del resto se non hanno valore legale in Svizzera figuriamoci se lo hanno fuori; ricordo che il valore legale non è la semplice fede pubblica del documento, che può essergli conferita semplicemente mediante l'apposizione delle apostille dell'Aia, ma la sua idoneità a produrre effetti giuridici), ma possono esserlo se sottoposti a specifici procedimenti che peraltro, potendo includere anche valutazioni di merito, non è detto che vadano a buon fine, perlomeno senza ulteriori oneri formativi (per non parlare di quelli finanziari). Analogamente l'altettanto sgrammaticata risposta «Si con l’indicazione della sua origine es. Bachelor (Dottore) Mario Rossi SUPDI Svizzera» alla domanda «Posso usare il titolo all’estero?» denota neanche troppo velatamente il fatto che chi ha redatto il questionario è a conoscenza del fatto che in alcuni paesi l'usurpazione di titoli è considerata un comportamento antigiuridico (segnatamene in Italia art. 498 cod. pen., derubricato a illecito amministrativo da una legge di depenalizzazione) ma che in Italia la giurisprudenza ha stabilito che non integra tale fattispecie la spendita di titoli esteri non validi in Italia purché sia chiaro nell'uso che trattasi di titoli esteri.
Poi c'è la questione «denominazione approvata dall'ufficio federale del registro di commercio». Ebbene, senza volere alludere a nessuna ipotesi illecita, gradirei ricevere chiarimenti su questa cosa, poiché non mi risulta che quando si vadano a iscrivere le imprese nei relativi registri il nome depositato costituisca oggetto di valutazione e, dunque, di approvazione.
Ancora, qualcuno ha insinuato che Silvestri eserciti abusivamente la professione di avvocato in Svizzera. Questa è un'illazione bella e buona; probabilmente in Svizzera non è vietato utilizzare il titolo di avvocato estero e lui quindi può liberamente farsi chiamare avvocato. Tuttavia così facendo in my humble opinion contribuisce all'ambiguità. Inoltre se vogliamo essere esatti anche in Italia Silvestri avrebbe difficoltà a utilizzare quel titolo, poiché sussistono diverse interpretazioni del R.D.L. 1578/1933 e di norme più recenti in merito alla sua spendita qualora ci sia cancellati dall'albo (una discussione al riguardo si trova qui SPENDITA DEL TITOLO DI AVVOCATO). In una condizione del genere, io eviterei di adoperarlo, specificando comunque nel curriculum vitæ che sono abilitato all'esercizio della professione di avvocato e che l'ho effettivamente svolta per un certo periodo.

Infine, c'è un'altra questione su cui Silvestri ha ragione. E sono i master finanziati dalla Gestione dipendenti pubblici dell'Inps (ex Inpdap), che credo rientrino nel programma "Valore PA". L'accreditamento a tali programmi avviene sulla base di aspetti puramente formali e non di valutazioni di merito, che, peraltro, difficilmente possono essere effettuate la cui esecuzione in ogni caso non compete all'Inps, il quale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Per le università estere il requisito richiesto è che il titolo rilasciato fosse corrispondente per ciclo a un determinato titolo italiano e che il corso si svolgesse presso una università legalmente operante nel relativo territorio. Se in Svizzera per mettere su una università non sono necessari licenze, permessi o autorizzazioni o anche semplici riconoscimenti, questo non è un problema dell'Inps. Anche in UK non è necessario alcun titolo per fare l'architetto, ma Zaha Hadid (titolare di bachelor of science in Mathematics presso una università di diritto americano a Beirut e che poi si è formata in architettura presso una prestigiosa associazione di architetti britannici) ha realizzato opere pure in Italia, tra cui l'elegante stazione marittima di Salerno e la maestosa, stupenda e fantasmagorica stazione di Afragola, considerato il suo masterpiece postumo. Ha potuto farlo perché il diritto europeo garantisce la libera circolazione e il libero stabilimento dei professionisti nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo purché il professionista eserciti legalmente la professione che intende svolgere in altro stato membro sulla base dell'ordinamento dello stato da cui il professionista proviene, altrimenti non avrebbe senso. E vivaddio che è così.
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Questo un commento sul forum Università di cui non conosciamo l'autore. Alcune precisazioni vanno comunque scritte:

Secondo la legge 31 dicembre 2012 n.247 articoli 7 e 8:

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. 8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. 

Pertanto non essendo stato radiato dall'Albo degli Avvocati di Milano  l'avv.Silvestri usa il titolo in maniera legittima essendo stato iscritto e avendo esercitato la professione in passato.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri in Italia Art. 170. (Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

Qualsiasi titolo estero, pubblico e/o privato  per legge non ha valore legale in Italia cio' non è automaticamente riconosciuto in via generale ma puo' esserlo secondo lo scopo per cui si chiede il riconoscimento e solamente a quello scopo. Quindi chiedere se un titolo estero è riconosciuto in Italia è una domanda inesatta e la risposta non è no o ni ma si possono esserlo a scopi specifici ai sensi della
Legge 11 luglio 2002, n. 148

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Altra precisazione doverosa l'Ordinanza federale sul registro di Commercio del 17 ottobre 2007 
 Art. 26 Veridicità delle iscrizioni, divieto d'inganno e interesse pubblico
Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

Tutte le ditte ed i nomi iscritti al Registro di Commercio devono essere leciti e non indurre in inganno, quindi prima di essere pubblicati devono essere autorizzati, la denominazione quindi è approvata esattamente come indicato sul sito.

martedì 4 giugno 2019

wikipedia.org

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