giovedì 26 settembre 2019

Vi è il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto che ha conseguito la laurea o altro diploma all’estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese.

Questo il principio affermato dal T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, con sentenza n 306 del 23 febbraio 2015.
Nel caso di specie il ricorrente, cittadino italiano, conseguiva presso l’Università non pubblica Kristal di Tirana il Diploma di laurea in stomatologia (odontoiatria).
Lo studente presentava presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro istanza per il riconoscimento accademico del titolo rilasciato dall’Università estera e il proseguimento degli studi universitari, al fine di conseguire in Italia la laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria.
Il Senato Accademico dell’Ateneo, in conformità con il parere sfavorevole reso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, rigettava l’istanza. In particolare, “il rigetto trova la sua ragione nel fatto che il titolo è stato rilasciato da Università straniera privata”, e, dunque, per la sua riconoscibilità il Regolamento di Ateneo prevedeva la necessità di “un’apposita convenzione” con l’Università straniera, nel caso di specie non stipulata.
Il ricorrente domandava, tra l’altro, l’accertamento del diritto di ottenere l’ammissione al VI anno (o a quello che l’Ateneo avesse ritenuto più opportuno) del corso di laurea in odontoiatria( Per la preparazione al test in Italia: Alpha Test. Medicina, odontoiatria, veterinaria. Manuale di preparazione).
Il T.A.R. nel pronunciarsi nel merito della questione ha, nel principio espresso, accolto alcune delle richieste del ricorrente, tra queste quella in cui si assumevano violati gli artt. 1 e 2 l. 11 luglio 2002, n. 148, della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997.
La Convenzione, infatti, nell’intento di rendere più celere ed armonioso il meccanismo di riconoscimento dei titoli esteri prevede, all’art. III.1, paragrafo 1, che “i possessori di titoli di studio rilasciati da una delle Parti, su richiesta dell’organismo preposto, avranno adeguato accesso ad una valutazione di titoli di studio”.
Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che “al riguardo non saranno effettuate discriminazioni per alcun motivo, quali sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile, ovvero per motivi di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio del quale si chiede il riconoscimento. Per garantire tale diritto, ogni Paese si impegna ad adottare i provvedimenti atti a valutare adeguatamente una richiesta di riconoscimento dei titoli di studio esclusivamente sulla base delle conoscenze e competenze acquisite”.
Inoltre, l’art. III.3, ultimo comma, prescrive che “all’organismo che effettua la valutazione spetta dimostrare che un richiedente non soddisfa i requisiti”.
Infine, l’art. VI.1 stabilisce che “nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento”.
Invero, dal quadro normativo qui enucleato emerge il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto che ha conseguito la laurea o altro diploma all’estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese.
Nel caso di specie, il Regolamento di Ateneo, al contrario, prevedeva, ai fini del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, una procedura diversa a seconda che l’Ateneo straniero abbia natura pubblica o privata, e addirittura escludeva in nuce la valutazione del titolo rilasciato da Istituzioni ed Università private, in assenza di apposite convenzioni stipulate con queste ultime.
E quindi proprio richiamando il trattato di Lisbona, il Giudice ha accolto la richiesta presentata dal ricorrente.

ecco il testo della sentenza
http://www.anaao.it/public/aaa_3679535_TarCalabria_Catanzaro_306_2015.pdf



martedì 24 settembre 2019

LA VERITA' SULLA NOSTRA ATTIVITA'

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa

Dante Alighieri


Replica agli articoli gravemente diffamatori del settimanale "Il caffe" presenti in rete.

L'avvocato Massimo Silvestri  informa che "la legge cantonale ticinese sull'università  non disciplina l'attività universitaria in se ,bensì esclusivamente l'uso delle denominazioni protette sul territorio cantonale . L' attività universitaria  in Svizzera è libera e tutelata dalla Costituzione federale e non dipende dall'uso della denominazione università e nemmeno dall'accreditamento. Dal luglio del 2016 non abbiamo piu' sede nel Cantone Ticino ( non siamo piu' quindi soggetti alle leggi ticinesi)  ma nel Cantone Zugo dove la nostra nuova denominazione è conforme alla legge cantonale ivi vigente.

Gli articoli in questione sono di gennaio e febbraio del 2019 scritti e pubblicati da due diversi giornalisti su due numeri consecutivi del settimanale ( cio' ci fà ragionevolmente pensare ad una campagna denigratoria organizzata con malizia ai nostri danni) .

Del resto ormai da molti anni giornalisti ticinesi si adoperano  per screditarci nel vano tentativo di fermare la nostra attività per via mediatica dato che non si è riusciti per via giudiziaria.

Gli articoli si riferiscono a fatti ormai lontani nel tempo ( anni 2014-2016) che non hanno inciso in alcun modo sulla nostra  attività, che prosegue con normalità e successo nel Cantone di Zugo. 

Precisiamo che  la legge federale  sul coordinamento e la promozione del settore universitario svizzero LPSU, entrata in vigore il gennaio 2015,  che sarà pienamente in vigore solo il 1 gennaio 2023, non concede affatto un “ riconoscimento giuridico” ma solamente una certificazione di qualità/accreditamento, considerato come “marchio di qualità”, presupposto necessario esclusivamente  per l’autorizzazione all’uso delle denominazioni protette.

La legge cantonale ticinese sull'università  non disciplina l’attività universitaria in sé ma  l’uso delle denominazioni protette, sottoponendole ad una autorizzazione del Consiglio di Stato rilasciata solamente agli istituti accreditati ai sensi della LPSU.

Riteniamo  gravemente diffamatorio   l'epiteto di  " finta università" contenuto negli articoli con riferimento al fatto che sarebbero " vere università" soltanto quelle accreditate.

Nota bene, l' USI università della svizzera italiana ,  università pubblica del Cantone Ticino, ad oggi non è accreditata ai sensi della legge federale percio' secondo la curiosa quanto infondata tesi del giornalista, sarebbe pure essa una  " finta università"!

Cio' non corrisponde affatto alla verità dato che l'accreditamento  non è un requisito che conferisce un riconoscimento giuridico ( valore legale che in Svizzera non esiste) ma solamente una certificazione di qualità.

L’attività universitaria infatti è libera e  tutelata dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale , di principio non è soggetta ad alcuna autorizzazione cantonale e/o federale  ed è  legittima anche senza l’accreditamento.

Esistono  in Svizzera  istituti privati non accreditati, o meglio non ancora accreditati, visto che la legge federale ha concesso un termine transitorio per accreditarsi al 31 dicembre 2022, che operano in perfetta legalità  e che devono essere considerati “ riconosciuti in linea generale nell’ordinamento giuridico nazionale”  come ha stabilito il Tribunale amministrativo federale  Corte II B-5924/2012 Sentenza del 13 agosto 2013 che ci riguarda.

Il fatto di non avere ancora ricevuto l’accreditamento non può e non deve  quindi significare che i corsi offerti non abbiamo valore e che gli istituti che li offrono siano da considerare inaffidabili.

La nostra attuale denominazione è stata approvata dall'Ufficio Federale e da quello Cantonale di Commercio ( equivalente del registro delle società del tribunale in Italia) ed è quindi conforme alla legge federale citata.

Riteniamo altresi' gravemente diffamatoria   l'associazione del nostro nome e della nostra attività ad altri casi che hanno interessato le autorità penali per reati di truffa dai quali siamo totalmente estranei.

Ci riserviamo di adire le vie legali a tutela della nostra onorabilità dimostrata da oltre 32 anni di ininterrotta attività.

avv.Massimo Maria Silvestri
amministratore unico