domenica 27 ottobre 2019

LE FINTE UNIVERSITA' ESTERE IN ITALIA E LE SEDICENTI LAUREE INTERNAZIONALI DEL BURKINA FASU E DELLA DOMINICA


Le università estere riconosciute nel proprio paese  possono aprire ed operare in Italia con una filiazione ( succursale, campus o altro) solamente se autorizzate con decreto del Miur ai sensi dell'art 2 della legge  1999 n.4.
Pertanto tutte quelle istituzioni private che operano in Italia millantando di essere succursali o campus di università estere ( es.dell'Africa e /o dei Caraibi) senza essere espressamente autorizzate lo fanno in violazione della legge.
Inoltre nessuno in Italia puo' conferire titoli accademici senza essere autorizzato e riconosciuto dal MIUR.
La Legge 13 marzo 1958, n. 262 regola il conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili. L'articolo 1 recita:

«Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge»
Che ve ne fate di un titolo dell'università di Ouagadougu o Dominica!
In uno dei siti di queste istituzioni è scritto:
una laurea estera a distanza della S...linus University è considerata non-formale e non è ufficialmente riconosciuta dal MIUR.
Che ve ne fate allora di un titolo della S...linus....University!
Diffidate di questi furbetti!

giovedì 24 ottobre 2019

ELENCO ISTITUZIONI ACCREDITATE IN SVIZZERA

https://akkreditierungsrat.ch/it/decisioni-di-accreditamento/accreditamento-istituzionale/

Come potete leggere nessuna università cantonale ,in particolare quella ticinese USI, ad oggi  risulta accreditata e fra quelle della lista solo poche sono state accreditate dopo l'approvazione della nuova legge LPSU del 2015, tutte le  altre lo sono state con la legge precedente.

Pertanto la favola che le università vere siano solo quelle accreditate è clamorosamente smentita e si conferma invece che la legge federale concede un termine per accreditarsi fino al 31 dicembre 2022.
Si conferma inoltre che l'attività universitaria per essere svolta legalmente non necessita dell'accreditamento .

martedì 22 ottobre 2019

IL RICONOSCIMENTO DELLE LAUREE ESTERE IN ITALIA
EQUIPOLLENZA CANCELLATA

Nonostante l'equipollenza ( cioè la conversione dei titoli esteri con un titolo italiano) sia stata abrogata dalla legge 148/2002 , molti studenti italiani pensano  ancora che sia possibile un riconoscimento automatico dei titoli universitari esteri in Italia, cioè uno scambio fra il titolo estero con uno italiano.
La legge 148/2002 invece ha stabilito che il riconoscimento non è mai automatico ma   deve essere fatto caso per caso dopo un confronto analitico dei contenuti didattici del titolo estero con quello italiano.
Inoltre non esiste un riconoscimento generalizzato ma solamente finalizzato a scopi specifici e valevole esclusivamente per questi ( es. proseguimento degli studi, concorsi pubblici, tirocinio professionale,ecc.)
Nessuno percio' vi potrà mai garantire un riconoscimento certo completo e senza esami da sostenere.
Diffidate quindi da coloro che vi promettono scorciatoie per arrivare ad un titolo italiano automaticamente " scambiando" un titolo estero con quello italiano o peggio vi propongono lauree internazionali di fantomatiche università estere ( Africane o dei Caraibi) che operano in Italia con filiali, succursali, stabili organizzazioni, campus od altro senza alcuna autorizzazione del MIUR.
All'estero operano università riconosciute nei propri paesi che conferiscono ,secondo la legge, titoli universitari legittimi che come tali possono essere usati anche in Italia senza alcun bisogno di essere riconosciuti ed il cui valore è perfettamente corrispondente a quelli italiani.

lunedì 21 ottobre 2019

CIMEA NON HA NESSUNA COMPETENZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI IN ITALIA
Cio' è espressamente indicato nel sito ufficiale 
http://www.cimea.it/it/chi-siamo.aspx


"Il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale."
Il CIMEA rilascia informazioni e consulenze in forma di pareri che non hanno alcuna valenza giuridica vincolante  e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e di riconoscimento.


Il Riconoscimento dei titoli esteri in Italia non dipende dal parere di CIMEA ma è competenza delle istituzioni indicate dalla legge.

mercoledì 16 ottobre 2019

LE FINTE UNIVERSITA' ESTERE IN ITALIA E LE SEDICENTI LAUREE INTERNAZIONALI DEL BURKINA FASU E DELLA DOMINICA


Le università estere possono aprire ed operare in Italia con una filiazione ( succursale, campus o altro) solamente se autorizzate con decreto del Miur ai sensi dell'art 2 della legge  1999 n.4.
Pertanto tutte quelle istituzioni private che operano in Italia millantando di essere succursali o campus di università estere ( es.dell'Africa e /o dei Caraibi) senza essere espressamente autorizzate lo fanno in violazione della legge.
Che ve ne fate di un titolo dell'università di Ouagadougu o Dominica!!
Diffidate di questi furbetti!



https://informazionegiuridica.myblog.it/2012/05/04/tar-lazio-no-alla-filiazione-delle-universita-straniere-in-i/

martedì 15 ottobre 2019

LE UNIVERSITÀ POPOLARI NON POSSONO RILASCIARE TITOLI UNIVERSITARI


C.5/06902 le università popolari sono istituzioni che non rientrano nell'ordinamento universitario italiano e non possono rilasciare titoli accademici che, ai sensi del regio decreto n. 1592 del 1933,...

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06902presentato daSANGA Giovannitesto diVenerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516
SANGA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
le università popolari sono istituzioni che non rientrano nell'ordinamento universitario italiano e non possono rilasciare titoli accademici che, ai sensi del regio decreto n. 1592 del 1933, possono essere rilasciati solamente dalle università degli studi, statali e non statali, legalmente riconosciute, istituite con apposito decreto dal Ministro (articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998 e articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005);
l'Università popolare di Milano vanta il riconoscimento come università degli studi e l'autorizzazione a rilasciare titoli accademici in virtù di una presa d'atto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2011, dell'allora Sottosegretario Senatore Guido Viceconte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale n. 146 del 12 dicembre 2011 e sulla scorta di essa, l'Università pubblicava il bando di apertura «Facoltà per studenti – università popolare degli studi di Milano»;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 28 luglio 2014 diffidava l'Università popolare a non rilasciare titoli accademici, sostenendo che la presa d'atto non è idonea alla costituzione di una nuova persona giuridica pubblica e alla conseguente autorizzazione al rilascio dei titoli, atteso che l'istituto risulta abrogato dal decreto-legge n. 250 del 2005 e, in ogni caso, la competenza è del Ministro ed essa non risulta delegabile. Tale atto veniva impugnato dall'università ed il TAR Lazio, con ordinanza in data 29 gennaio 2015, rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia della, diffida stessa. Successivamente anche il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 25 marzo 2015, rigettava l'ulteriore ricorso proposto dall'università, affermando però la persistenza di efficacia della presa d'atto suddetta;
dal punto di vista giuridico la questione della legittimità o meno dei titoli rilasciati dall'Università popolare di Milano resta aperta e dibattuta;
a prescindere dalla validità giuridica o meno dei titoli accademici rilasciati dall'Università popolare di Milano è evidente che si è venuto a creare negli anni una sorta di «vuoto legislativo», derivandone che alcuni studenti hanno conseguito i titoli presso tale università, confidando nella bontà e legittimità di quanto dalla stessa pubblicato (a seguito della presa d'atto, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2011, dell'allora Sottosegretario Senatore Guido Viceconte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale n. 146 del 12 dicembre 2011), e si trovano, ad oggi, nell'impossibilità di ottenere l'eventuale conferimento di incarichi dirigenziali presso la pubblica amministrazione proprio a causa del contenzioso in essere e dell'asserita illegittimità dei titoli stessi –:
se in considerazione della buona fede e del legittimo affidamento che gli studenti hanno riposto nella presa d'atto sopra descritta, intenda adottare un'iniziativa «risolutiva», idonea a sanare la situazione pregressa ed evitare l'insorgenza, per il futuro ed in relazione a tutte le università popolari, di ulteriori problematiche della stessa specie, ciò affinché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca salvaguardi la buona fede ed il legittimo affidamento degli studenti che, confidando nella legittimità e operatività della suddetta presa d'atto e di quanto pubblicato sia in Gazzetta Ufficiale che sul sito dell'università, hanno frequentato tali corsi di laurea e conseguito un titolo che avrebbe dovuto e potuto garantire loro, tra l'altro, l'accesso ad eventuali incarichi dirigenziali presso l'amministrazione stessa.
(5-06902)

venerdì 4 ottobre 2019

LA VERITA' SULLA NOSTRA ATTIVITA'

"Non ragioniam di lor, ma guarda e passa"

Dante Alighieri


Replica agli articoli gravemente diffamatori del settimanale "Il caffe" presenti in rete.


L'avvocato Massimo Silvestri  informa che "la legge cantonale ticinese sull'università  non disciplina l'attività universitaria in se ,bensì esclusivamente l'uso delle denominazioni protette sul territorio cantonale . L' attività universitaria  in Svizzera è libera e tutelata dalla Costituzione federale e non dipende dall'uso della denominazione università e nemmeno dall'accreditamento. Dal luglio del 2016 non abbiamo piu' sede nel Cantone Ticino ( non siamo piu' quindi soggetti alle leggi ticinesi)  ma nel Cantone Zugo dove la nostra nuova denominazione è conforme alla legge cantonale ivi vigente.


Gli articoli in questione sono di gennaio e febbraio del 2019 scritti e pubblicati da due diversi giornalisti su due numeri consecutivi del settimanale ( cio' ci fà ragionevolmente pensare ad una campagna denigratoria organizzata con malizia ai nostri danni) .

Del resto ormai da molti anni giornalisti ticinesi si adoperano  per screditarci nel vano tentativo di fermare la nostra attività per via mediatica dato che non si è riusciti per via giudiziaria.

Gli articoli si riferiscono a fatti ormai lontani nel tempo ( anni 2014-2016) che non hanno inciso in alcun modo sulla nostra  attività, che prosegue con normalità e successo nel Cantone di Zugo. 

Precisiamo che  la legge federale  sul coordinamento e la promozione del settore universitario svizzero LPSU, entrata in vigore il gennaio 2015,  che sarà pienamente in vigore solo il 1 gennaio 2023, non concede affatto un “ riconoscimento giuridico” ma solamente una certificazione di qualità/accreditamento, considerato come “marchio di qualità”, presupposto necessario esclusivamente  per l’autorizzazione all’uso delle denominazioni protette.

La legge cantonale ticinese sull'università  non disciplina l’attività universitaria in sé ma  l’uso delle denominazioni protette, sottoponendole ad una autorizzazione del Consiglio di Stato rilasciata solamente agli istituti accreditati ai sensi della LPSU.

Riteniamo  gravemente diffamatorio   l'epiteto di  " finta università" contenuto negli articoli con riferimento al fatto che sarebbero " vere università" soltanto quelle accreditate.

Nota bene, l' USI università della svizzera italiana ,  università pubblica del Cantone Ticino, ad oggi non è accreditata ai sensi della legge federale percio' secondo la curiosa quanto infondata tesi del giornalista, sarebbe pure essa una  " finta università"!

Cio' non corrisponde affatto alla verità dato che l'accreditamento  non è un requisito che conferisce un riconoscimento giuridico ( valore legale che in Svizzera non esiste) ma solamente una certificazione di qualità.

L’attività universitaria infatti è libera e  tutelata dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale , di principio non è soggetta ad alcuna autorizzazione cantonale e/o federale  ed è  legittima anche senza l’accreditamento.

Esistono  in Svizzera  istituti privati non accreditati, o meglio non ancora accreditati, visto che la legge federale ha concesso un termine transitorio per accreditarsi al 31 dicembre 2022, che operano in perfetta legalità  e che devono essere considerati “ riconosciuti in linea generale nell’ordinamento giuridico nazionale”  come ha stabilito il Tribunale amministrativo federale  Corte II B-5924/2012 Sentenza del 13 agosto 2013 che ci riguarda.

Il fatto di non avere ancora ricevuto l’accreditamento non può e non deve  quindi significare che i corsi offerti non abbiamo valore e che gli istituti che li offrono siano da considerare inaffidabili.

La nostra attuale denominazione è stata approvata dall'Ufficio Federale e da quello Cantonale di Commercio ( equivalente del registro delle società del tribunale in Italia) ed è quindi conforme alla legge federale citata.

Riteniamo altresi' gravemente diffamatoria   l'associazione del nostro nome e della nostra attività ad altri casi che hanno interessato le autorità penali per reati di truffa dai quali siamo totalmente estranei.

Ci riserviamo di adire le vie legali a tutela della nostra onorabilità dimostrata da oltre 32 anni di ininterrotta attività.

avv.Massimo Maria Silvestri
amministratore unico

giovedì 3 ottobre 2019



RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE PREGRESSA  IN ITALIA PER CONSEGUIRE LA LAUREA

Già da molti anni anche in Italia sarebbe possibile conseguire la laurea facendosi riconoscere la propria esperienza professionale pregressa.
Tutto sulla carta ovviamente perchè ad oggi non ci risulta che sia mai stata applicata la legge.
Salvo denigrare e diffamare a mezzo stampa e rete sociale l' attività di istituzioni come la nostra che lo fà da oltre 32 anni in perfetta legalità  con qualità e grande trasparenza.
Diffidate percio' di chi scrive bugie per difendere lo "statu quo"cioè privilegi ed interessi economici occulti.
I nostri titoli conseguiti secondo queste regole ( VAE validazione delle esperienze acquisite) possono quindi legalmente essere riconosciuti anche in Italia.
Di seguito i link alle norme di legge vigenti e completamente ignorate dalle università italiane.


Legge n. 92 del 28 giugno 2012 all’art. 4 commi 51 – 58
 decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13
 Linee guida per le Università sul tema del riconoscimento e della convalida degli apprendimenti pregressi