LE UNIVERSITÀ POPOLARI NON POSSONO RILASCIARE TITOLI UNIVERSITARI
C.5/06902 le università popolari sono istituzioni che non rientrano nell'ordinamento universitario italiano e non possono rilasciare titoli accademici che, ai sensi del regio decreto n. 1592 del 1933,...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06902presentato daSANGA Giovannitesto diVenerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516
SANGA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
le università popolari sono istituzioni che non rientrano nell'ordinamento universitario italiano e non possono rilasciare titoli accademici che, ai sensi del regio decreto n. 1592 del 1933, possono essere rilasciati solamente dalle università degli studi, statali e non statali, legalmente riconosciute, istituite con apposito decreto dal Ministro (articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998 e articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005);
l'Università popolare di Milano vanta il riconoscimento come università degli studi e l'autorizzazione a rilasciare titoli accademici in virtù di una presa d'atto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2011, dell'allora Sottosegretario Senatore Guido Viceconte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale n. 146 del 12 dicembre 2011 e sulla scorta di essa, l'Università pubblicava il bando di apertura «Facoltà per studenti – università popolare degli studi di Milano»;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 28 luglio 2014 diffidava l'Università popolare a non rilasciare titoli accademici, sostenendo che la presa d'atto non è idonea alla costituzione di una nuova persona giuridica pubblica e alla conseguente autorizzazione al rilascio dei titoli, atteso che l'istituto risulta abrogato dal decreto-legge n. 250 del 2005 e, in ogni caso, la competenza è del Ministro ed essa non risulta delegabile. Tale atto veniva impugnato dall'università ed il TAR Lazio, con ordinanza in data 29 gennaio 2015, rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia della, diffida stessa. Successivamente anche il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 25 marzo 2015, rigettava l'ulteriore ricorso proposto dall'università, affermando però la persistenza di efficacia della presa d'atto suddetta;
dal punto di vista giuridico la questione della legittimità o meno dei titoli rilasciati dall'Università popolare di Milano resta aperta e dibattuta;
a prescindere dalla validità giuridica o meno dei titoli accademici rilasciati dall'Università popolare di Milano è evidente che si è venuto a creare negli anni una sorta di «vuoto legislativo», derivandone che alcuni studenti hanno conseguito i titoli presso tale università, confidando nella bontà e legittimità di quanto dalla stessa pubblicato (a seguito della presa d'atto, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2011, dell'allora Sottosegretario Senatore Guido Viceconte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale n. 146 del 12 dicembre 2011), e si trovano, ad oggi, nell'impossibilità di ottenere l'eventuale conferimento di incarichi dirigenziali presso la pubblica amministrazione proprio a causa del contenzioso in essere e dell'asserita illegittimità dei titoli stessi –:
se in considerazione della buona fede e del legittimo affidamento che gli studenti hanno riposto nella presa d'atto sopra descritta, intenda adottare un'iniziativa «risolutiva», idonea a sanare la situazione pregressa ed evitare l'insorgenza, per il futuro ed in relazione a tutte le università popolari, di ulteriori problematiche della stessa specie, ciò affinché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca salvaguardi la buona fede ed il legittimo affidamento degli studenti che, confidando nella legittimità e operatività della suddetta presa d'atto e di quanto pubblicato sia in Gazzetta Ufficiale che sul sito dell'università, hanno frequentato tali corsi di laurea e conseguito un titolo che avrebbe dovuto e potuto garantire loro, tra l'altro, l'accesso ad eventuali incarichi dirigenziali presso l'amministrazione stessa.
(5-06902)
le università popolari sono istituzioni che non rientrano nell'ordinamento universitario italiano e non possono rilasciare titoli accademici che, ai sensi del regio decreto n. 1592 del 1933, possono essere rilasciati solamente dalle università degli studi, statali e non statali, legalmente riconosciute, istituite con apposito decreto dal Ministro (articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998 e articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005);
l'Università popolare di Milano vanta il riconoscimento come università degli studi e l'autorizzazione a rilasciare titoli accademici in virtù di una presa d'atto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2011, dell'allora Sottosegretario Senatore Guido Viceconte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale n. 146 del 12 dicembre 2011 e sulla scorta di essa, l'Università pubblicava il bando di apertura «Facoltà per studenti – università popolare degli studi di Milano»;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 28 luglio 2014 diffidava l'Università popolare a non rilasciare titoli accademici, sostenendo che la presa d'atto non è idonea alla costituzione di una nuova persona giuridica pubblica e alla conseguente autorizzazione al rilascio dei titoli, atteso che l'istituto risulta abrogato dal decreto-legge n. 250 del 2005 e, in ogni caso, la competenza è del Ministro ed essa non risulta delegabile. Tale atto veniva impugnato dall'università ed il TAR Lazio, con ordinanza in data 29 gennaio 2015, rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia della, diffida stessa. Successivamente anche il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 25 marzo 2015, rigettava l'ulteriore ricorso proposto dall'università, affermando però la persistenza di efficacia della presa d'atto suddetta;
dal punto di vista giuridico la questione della legittimità o meno dei titoli rilasciati dall'Università popolare di Milano resta aperta e dibattuta;
a prescindere dalla validità giuridica o meno dei titoli accademici rilasciati dall'Università popolare di Milano è evidente che si è venuto a creare negli anni una sorta di «vuoto legislativo», derivandone che alcuni studenti hanno conseguito i titoli presso tale università, confidando nella bontà e legittimità di quanto dalla stessa pubblicato (a seguito della presa d'atto, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2011, dell'allora Sottosegretario Senatore Guido Viceconte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale n. 146 del 12 dicembre 2011), e si trovano, ad oggi, nell'impossibilità di ottenere l'eventuale conferimento di incarichi dirigenziali presso la pubblica amministrazione proprio a causa del contenzioso in essere e dell'asserita illegittimità dei titoli stessi –:
se in considerazione della buona fede e del legittimo affidamento che gli studenti hanno riposto nella presa d'atto sopra descritta, intenda adottare un'iniziativa «risolutiva», idonea a sanare la situazione pregressa ed evitare l'insorgenza, per il futuro ed in relazione a tutte le università popolari, di ulteriori problematiche della stessa specie, ciò affinché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca salvaguardi la buona fede ed il legittimo affidamento degli studenti che, confidando nella legittimità e operatività della suddetta presa d'atto e di quanto pubblicato sia in Gazzetta Ufficiale che sul sito dell'università, hanno frequentato tali corsi di laurea e conseguito un titolo che avrebbe dovuto e potuto garantire loro, tra l'altro, l'accesso ad eventuali incarichi dirigenziali presso l'amministrazione stessa.
(5-06902)
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