sabato 28 ottobre 2017

SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE CHE RICONOSCE :
1)
LO STATUS GIURIDICO DI UNIVERSITA' RICONOSCIUTA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COME FACENTE PARTE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NAZIONALE,
2)
IL DIRITTO' DI ESERCITARE L'ATTIVITA UNIVERSITARIA E DI CONFERIRE TITOLI ACCADEMICI SENZA NECESSITA' DI ACCREDITAMENTO DEFINITO COME SEMPLICE MARCHIO DI QUALITA'
3)
IRRILEVANZA GIURIDICA DELLE LISTE PUBBLICATE DALLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' SVIZZERE
Tribunale amministrativo federale Corte II B-5924/2012
Sentenza del 13 agosto 2013
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Maria Amgwerd,
cancelliere Alexander Moses.
Parti
A._______ SA,
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini, CSNLAW studio legale e notarile, Via Nassa 21, Casella postale 5376, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Hallwylerstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Partecipazione al programma Erasmus.
Cpv.2.1
l'accreditamento, per contro, è conferito dalla Conferenza universitaria svizzera (art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 di-cembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario) e costituisce un marchio di qualità,
L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiace, per contro, all'autorizzazione del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 del-la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali [LSUP, RS 414.71]).
Da quanto esposto in precedenza, emerge che un'istituzione universitaria privata può ottenere l'accreditamento e con ciò un riconoscimento della qualità dell'offerta formativa proposta. Il semplice esercizio di un istituto universitario non è – contrariamente a quello di una scuola universitaria professionale – soggetto ad autorizzazione, ma si fonda sulla libertà della scienza e sulla libertà economica, come peraltro indicato nel preambolo dell'autorizzazione del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.1).
Alla stessa stregua, detti istituti sono liberi di conferire titoli, senza che ciò presupponga un preventivo accreditamento delle rispettive formazioni.
In questo senso, delle università private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale e di principio ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività.
Nel caso concreto la CRUS, nello scritto del 4 marzo 2012 (doc. P), ha indicato che A._______ "è un'università privata che svolge l'attività dell'istruzione universitaria e conferisce titoli accademici in virtù del diritto alla libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale svizze-ra. Come tale fa parte dello spazio formativo universitario svizzero". La ricorrente ne deduce di essere "certamente un istituto di istruzione superiore secondo la legislazione o la prassi nazionale". Tale conclusione è conforme a quanto indicato in precedenza,
Cpv.2.2
Nella misura in cui l'autorità inferiore poggia la sua decisione sulla lista editata dalla CRUS e pubblicata sul sito internet di quest'ultima, essa dovrà tenere conto della circostanza che la CRUS non è competente né per l'accreditamento né per il riconoscimento secondo la LAU (cfr. supra, consid. 2.1). Tale lista potrà quindi costituire tuttalpiù uno strumento di lavoro, non esplicando essa effetti giuridici propri ed essendo al contempo ipotizzabile che degli istituti di istruzione superiore eleggibili al programma Erasmus non vi figurino.

giovedì 26 ottobre 2017

Esperienza in...Laurea
Conquista il Diploma di Laurea, senza dover abbandonare la tua attività, senza alcun obbligo di frequenza, e in alcuni casi, senza dover sostenere alcun esame, secondo un percorso accademico personalizzato.
Percorso formativo individualizzato con riconoscimento di crediti universitari per l´esperienza professionale posseduta
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La nostra università propone ormai dal 1987, anno della sua fondazione, il programma Esperienza in...laurea, un percorso di formazione accademica per tutti gli studenti adulti già in possesso di esperienza professionale di almeno 3 anni.
In particolare Ragionieri, Geometri, Bancari, Impiegati pubblici e privati, Periti, Assicuratori, Promotori finanziari, Agenti, Consulenti, Giornalisti, Quadri, Dirigenti, Professionisti, imprenditori, ecc. che desiderano conseguire un titolo universitario on-line, riducendo i tempi di studio (minimo 1 semestre con il massimo dei crediti).
Il percorso formativo Esperienza in...laurea si propone di valorizzare l'esperienza professionale giá acquisita ( minimo di 3 anni) riconoscendo come crediti formativi universitari CFU, secondo criteri predeterminati, (30 CFU per ogni di anno di esperienza lavorativa, 60 CFU per ogni anno di università) le conoscenze e le abilità professionali acquisite durante la carriera lavorativa, trasformandole in crediti utili al conseguimento della laurea.
Possono essere riconosciuti crediti formativi, certificati ed attestati relativi a esperienze di lavoro e professionali, partecipazioni a stage e seminari, iscrizione ad ordini professionali, corsi di formazione, attività culturali ed altro.
La nostra università ha istituito un servizio di consulenza per quest'area specifica, a tal fine una commissione di Valutazione avrà il compito di esaminare i curricula degli studenti, attribuire i crediti formativi universitari e assegnare a ciascuno il percorso formativo personalizzato.
Per informazioni visitate il nostro sito e inviate senza impegno il Vostro curriculum vitae, oppure per avere una pre-valutazione compilate il formulario di contatto che trovate sul nostro sito alla voce "contatto".
http://www.unipsa.ch/contatto/index.html
1987 -2017 30° ANNIVERSARIO

In Aprile il Politecnico di studi aziendali ha compiuto trenta anni di attività. 
Il Politecnico di studi aziendali  è stato fondato nell'aprile del 1987 da un gruppo di pionieri in tempi nei quali l'insegnamento universitario a distanza era sconosciuto in Svizzera e da molti addirittura considerato “rivoluzionario ”.
E' stata la prima università privata in Svizzera ad offrire corsi universitari a distanza, prima per corrispondenza poi ,con l'avvento del web ,online. 
Migliaia di studenti si sono laureati online con soddisfazione in questi trenta anni.
Un ringraziamento a tutto il corpo docente e ai nostri collaboratori che hanno permesso il raggiungimento di questo significativo traguardo
LEGGE EDUCAZIONE DEL CANTONE ZUGO

Secondo l'art 74. cpv.1 hanno bisogno di una autorizzazione e di un riconoscimento soltanto gli istituti privati che svolgono attività di insegnamento nel settore scolastico dell'obbligo.
Risulta quindi evidente che l'attività universitaria non ha alcun obbligo di autorizzazione o riconoscimento Cantonale ma viene esercitata sulla base del diritto alla ricerca scientifica e al libero esercizio della attività economica, sanciti dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera.


VALORE LEGALE TITOLI UNIPSA POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI

 Mi sono laureato-a in Svizzera presso una facoltà ed Università Privata, ma la mia laurea ha Valore Legale in Italia? Qual’è il Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari rilasciati in Svizzera?
Fonte: Controcampus.it
Qual’è il Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari rilasciati da organizzazioni private in Svizzera? Ha valore in Italia la Laurea conseguita presso i privati svizzeri? A risponderci è l’Unipsa
Da qualche tempo molti dei nostri lettori si chiedono se la laurea conseguita all’estero e precisamente in Svizzera, presso un Università privata, ha Valore Legale in Italia.
Lo abbiamo chiesto alla segreteria di un’Università Privata Svizzera, la Unipsa, il Politecnico degli studi aziendali e Università a distanza che ha risposto alle nostre domande fornendoci la comunicazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI sul Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari rilasciati in Svizzera.
“La laurea triennale in economia presso il Politecnico degli studi aziendali (Svizzera) é riconosciuta in Italia e se può essere convertita in un titolo di laurea triennale senza dover sostenere nuovi esami e se da l’opportunità di proseguire con la laurea magistrale in Italia” – Chiede S.F. –
Il Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari rilasciati in Svizzera
In Svizzera la formazione è prevalentemente d’iniziativa pubblica, con però una rilevante presenza di scuole private. Parte di esse, destinate anzitutto a una clientela svizzera, sono integrate nel sistema pubblico al punto da beneficiare anche di finanziamenti pubblici. Altre invece sono aperte specialmente alla clientela internazionale, senza riferimento al sistema pubblico svizzero di formazione. Fra questi estremi vi sono situazioni intermedie, perfino curricoli di situazione diversa offerti dalla medesima scuola.
Di principio in Svizzera non è richiesta preventiva autorizzazione per offrire formazione nel settore universitario, organizzare esami o rilasciare titoli di studio. Autorità federali o cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano in taluni casi sulle scuole private e in altri ancora concedono il diritto di rilasciare dei titoli e di offrire delle formazioni. Ciò avviene tuttavia in modo non generalizzato. Questa puntuale vigilanza pubblica si traduce nell’obbligo per i privati di sottostare ad essa, segnatamente a controlli della qualità, se vogliono fare uso di determinate denominazioni protette e come tali riconosciute. Denominazioni non protette sono tuttavia ampiamente diffuse.
La mancanza d’inserimento o di compatibilità con il sistema pubblico, o di vigilanza da parte delle autorità pubbliche, indica una diversa ma non per questo minore qualità. In totale autonomia rispetto al settore pubblico operano in Svizzera scuole private prestigiose. Non tutte quelle operanti lo sono. La tradizione svizzera vuole che, all’infuori dei casi specialmente regolamentati, giudice della qualità di una formazione sia l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. Conformemente alle tendenze internazionali, sono introdotte vieppiù in Svizzera procedure di accreditamento non discriminanti tra offerta pubblica e privata. L’accreditamento attesta un controllo esterno della qualità e implica di regola riconoscimenti, non però finanziamenti, da parte dei poteri pubblici.
Un sistema coerente di accreditamento della formazione universitaria (terziario A secondo la classificazione internazionale) non è ancora compiutamente introdotto in Svizzera:
La Confederazione regola in modo esaustivo le Scuole universitarie professionali (SUP) pub- bliche o private. Per potersi denominare SUP o rilasciare titoli SUP un’istituzione deve neces- sariamente essere accreditata dalla Confederazione.
La Confederazione (proprietaria dei Politecnici federali) e i Cantoni (proprietari delle Università pubbliche) coordinano invece di comune accordo, tramite la Conferenza universitaria svizzera (CUS), la formazione universitaria accademica pubblica. Ai Cantoni è lasciata ampia autono- mia per quanto concerne le università private sul loro territorio. Alcuni Cantoni conoscono p.e. procedure che autorizzano la scuola a portare un nome, al solo fine di evitarne di ingannevoli, senza che ciò implichi alcun giudizio sul valore. Su proposta dell’Agenzia nazionale di accredi- tamento (OAQ), la CUS accredita facoltativamente le università pubbliche e quelle private o loro singoli curricoli.
Un’istituzione può richiedere un accreditamento come università, istituzione universitaria, istituzione del settore universitario che offre cicli di studio di bachelor, o istituzione nel settore universitario che offre perfezionamento, se soddisfa alcuni requisiti minimi.
Esiste anche la possibilità di accreditare certi cicli di studio a condizione che siano offerti da un’istituzione accreditata o riconosciuta in base alla legge federale dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università (LAU, RS 414.20).
La nuova legge federale sul promovimento e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011, prevede che la denominazione “università”, “scuola universitaria professionale” e le denominazioni derivate, saranno permesse alle sole istituzioni pubbliche o private accreditate dalla competente Autorità nazionale.
Resterà tuttavia libera come finora, sotto denominazione non protetta (p.e. “accademia”, ecc.) l’attività non accreditata. L’entrata in vigore della LASU è prevista per il 2015.
Riconoscimento e Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari
Riconoscimento e Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatu- ra, ecc.), sono le leggi federali o cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. Di regola soltanto quelli rilasciati dalle università riconosciute secondo la legislazione federale. Rarissimi sono del resto in Svizzera i titoli finalizzati all’esercizio di professioni regolamentate rilasciati da istituzioni private (p.e. teologia).
Riconoscimento e Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti.
Riconoscimento e Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli esteri ove non esista un accordo internazionale con il paese di provenienza, le università si basa- no sul parere dello Swiss Enic, che agisce su mandato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Istituzioni private d’insegnamento con sede in Svizzera, non accreditate come Università o Istituti universitari dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS), possono quindi rilasciare titoli di studio.
Tuttavia tali titoli:
non danno di regola alcun diritto d’accesso immediato ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario (pubblico) svizzero;
non sono di regola riconosciuti ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni regolamentate;
ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamento del datore di lavoro.
Il Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari di questi titoli non è in genere protetto da accordi internazionali; spetta in ogni caso alle auto- rità estere riconoscerlo all’estero.
Il fatto per una scuola privata di esercitare legittimamente in Svizzera in base al principio della libertà economica, o di essere autorizzata a portare una denominazione non soggetta ad accreditamento (p.e. il nome “università” è liberamente utilizzabile nella grande maggioranza dei Cantoni, almeno fino all’entrata in vigore della nuova LASU nel 2015), non implica, da parte delle autorità svizzere, ricono- scimento alcuno dell’insegnamento impartito, né di esami superati né di titoli rilasciati.
L’uso di designazioni professionali e di titoli non è regolato in maniera generale. La Confederazione ha adottato delle disposizioni allo scopo di proteggere determinati diplomi federali nell’ambito della formazione professionale e della formazione universitaria (ma limitatamente ai Politecnici federali e Scuole universitarie professionali SUP). L’uso privato di titoli (al di fuori dei rapporti professionali) non è invece disciplinato dalla legislazione federale.

mercoledì 25 ottobre 2017

IL POLITECNICO DI LUGANO CONFERISCE TITOLI UNIVERSITARI IN VIRTU DEGLI ARTICOLI 20 E 27 DELLA COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA CHE SANCISCONO LA
LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E RICERCA
lL Tribunale federale di Losanna conferma il principio della libera attivita' universitaria.
Il Tribunale Federale di Losanna ( la Corte Costituzionale Svizzera)in una sentenza (2P.88/2006 del 30 marzo 2007)ha confermato alcuni importanti principi di diritto concernenti l'attività universitaria e di ricerca:
· l'attività universitaria e di ricerca è libera e garantita dall'art. 27 della Costituzione federale svizzera
· per esercitarla non è necessaria alcuna autorizzazione dello Stato ·
il mancato accreditamento ,e anche l'eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento di una università, non limita in alcun modo la libertà di esercitare l'attività di insegnamento e ricerca universitaria
LEGGE EDUCAZIONE DEL CANTONE ZUGO

Secondo l'art 74. cpv.1 hanno bisogno di una autorizzazione e di un riconoscimento soltanto gli istituti privati che svolgono attività di insegnamento nel settore scolastico dell'obbligo.
Risulta quindi evidente che l'attività universitaria non ha alcun obbligo di autorizzazione o riconoscimento Cantonale ma viene esercitata sulla base del diritto alla ricerca scientifica e al libero esercizio della attività economica, sanciti dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera.
UNIPSA UNIVERSITA A DISTANZA SVIZZERA ACCREDITAMENTO

L’accreditamento istituzionale è il presupposto per disporre del diritto di denominazione: (art. 29 LPSU) se un’istituzione vuole definirsi "Università", "Scuola universitaria professionale" o "Alta scuola pedagogica", l’accreditamento istituzionale è obbligatorio. Costituisce inoltre per gli istituti universitari di diritto pubblico un presupposto per usufruire del diritto all’ottenimento dei contributi (cf. LPSU, art. 29).
Gli istituti universitari privati devono sottoporsi all'accreditamento istituzionale se intendono disporre del citato diritto di usare la denominazione o hanno bisogno di un accreditamento da parte di un organo statale.
Le scuole universitarie e gli istituti accademici privati esistenti al momento dell’entrata in vigore della LPSU e che utilizzano già queste denominazioni conformemente al diritto previgente hanno otto anni di tempo dall’entrata in vigore della legge – vale a dire fino al 31 dicembre 2022 – per ottenere l’accreditamento (art. 75 cpv. 1 LPSU). Restano comunque assoggettati alle normative cantonali.
Nel nostro caso alla normativa del Cantone Zugo sede legale, dove l'uso della denominazione " università" è libero.
https://www.admin.ch/…/classified-compi…/20070429/index.html

giovedì 27 luglio 2017

SUPDI ISSEA  ZUGO

CHI SIAMO
“I.S.S.E.A SA Istituto superiore di studi di economia aziendale “ nasce nel Aprile del 1987 in forma di società anonima a Lugano nel Canton Ticino, Svizzera, dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori privati svizzeri ed italiani, allo scopo di promuovere , favorire e sviluppare le conoscenze nel settore delle scienze aziendali , estendere l’insegnamento a distanza ed ogni forma di riconoscimento delle esperienze professionali pregresse , gestire una realtà accademica a vocazione internazionale con il nome di “Politecnico di studi aziendali” .
I.S.S.E.A SA svolge la sua attività di università privata a distanza in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera che sanciscono la libertà della ricerca e insegnamento scientifico e della libertà economica.
Con risoluzione n. 706 del 14 febbraio 2006, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha autorizzato I.S.S.E.A. SA ad utilizzare la denominazione “Politecnico di studi aziendali Università Privata a distanza” ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 della legge sull’Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 03 ottobre 1995 (LUSI).
Nel maggio del 2014, a seguito della modifica apportata all’art. 14 (LUSI) sopracitato, che consente l’utilizzo del termine università solo alle scuole accreditate dalle autorità nazionali o intercantonali competenti, I.S.S.E.A SA apre una succursale a Roveredo nel Cantone dei Grigioni dove viene trasferita tutta la formazione universitaria online .
Successivamente nel luglio del 2016, con l’obiettivo di conformarsi alla nuova legge federale sul coordinamento universitario (LPSU) entrata in vigore il 1 gennaio 2015 che concede l’uso della denominazione di università alle scuole “accreditate”, viene trasferita la sede legale nel Cantone di Zugo con la nuova denominazione di “ I.S.S.E.A. SA scuola universitaria privata a distanza”.
L’uso delle denominazioni  SCUOLA UNIVERSITARIA PRIVATA  nel Cantone di Zugo è consentito dagli artt.75 e 76 della citata LPSU fino al 31 dicembre 2022.
Viene di conseguenza chiusa la succursale di Roveredo e aperta quella di Lugano / Agno che opera con il nome di “Polo Tecnico Lugano Campus” e dove viene offerta esclusivamente la formazione continua con il conferimento di Master di studi avanzati ( MAS) .
Stiamo lavorando per ottemperare e conseguire gli standard previsti al fine di ottenere l’accreditamento istituzionale che ci consentirà di continuare ad usare la denominazione di “Università” anche dopo il 2022.

SUPDI CONFERISCE TITOLI UNIVERSITARI IN VIRTU DEGLI ARTICOLI 20 E 27 DELLA COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA CHE SANCISCONO LA LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E RICERCA
lL Tribunale federale di Losanna conferma il principio della libera attivita' universitaria.
Il Tribunale Federale di Losanna ( la Corte Costituzionale Svizzera)in una sentenza (2P.88/2006 del 30 marzo 2007)ha confermato alcuni importanti principi di diritto concernenti l'attività universitaria e di ricerca:
· l'attività universitaria e di ricerca è libera e garantita dall'art. 27 della Costituzione federale svizzera
· per esercitarla non è necessaria alcuna autorizzazione dello Stato ·
il mancato accreditamento ,e anche l'eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento di una università, non limita in alcun modo la libertà di esercitare l'attività di insegnamento e ricerca universitaria