mercoledì 25 ottobre 2017

UNIPSA UNIVERSITA A DISTANZA SVIZZERA ACCREDITAMENTO

L’accreditamento istituzionale è il presupposto per disporre del diritto di denominazione: (art. 29 LPSU) se un’istituzione vuole definirsi "Università", "Scuola universitaria professionale" o "Alta scuola pedagogica", l’accreditamento istituzionale è obbligatorio. Costituisce inoltre per gli istituti universitari di diritto pubblico un presupposto per usufruire del diritto all’ottenimento dei contributi (cf. LPSU, art. 29).
Gli istituti universitari privati devono sottoporsi all'accreditamento istituzionale se intendono disporre del citato diritto di usare la denominazione o hanno bisogno di un accreditamento da parte di un organo statale.
Le scuole universitarie e gli istituti accademici privati esistenti al momento dell’entrata in vigore della LPSU e che utilizzano già queste denominazioni conformemente al diritto previgente hanno otto anni di tempo dall’entrata in vigore della legge – vale a dire fino al 31 dicembre 2022 – per ottenere l’accreditamento (art. 75 cpv. 1 LPSU). Restano comunque assoggettati alle normative cantonali.
Nel nostro caso alla normativa del Cantone Zugo sede legale, dove l'uso della denominazione " università" è libero.
https://www.admin.ch/…/classified-compi…/20070429/index.html

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