mercoledì 25 ottobre 2017

LEGGE EDUCAZIONE DEL CANTONE ZUGO

Secondo l'art 74. cpv.1 hanno bisogno di una autorizzazione e di un riconoscimento soltanto gli istituti privati che svolgono attività di insegnamento nel settore scolastico dell'obbligo.
Risulta quindi evidente che l'attività universitaria non ha alcun obbligo di autorizzazione o riconoscimento Cantonale ma viene esercitata sulla base del diritto alla ricerca scientifica e al libero esercizio della attività economica, sanciti dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera.

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