SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE CHE RICONOSCE :
1)
LO STATUS GIURIDICO DI UNIVERSITA' RICONOSCIUTA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COME FACENTE PARTE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NAZIONALE,
2)
IL DIRITTO' DI ESERCITARE L'ATTIVITA UNIVERSITARIA E DI CONFERIRE TITOLI ACCADEMICI SENZA NECESSITA' DI ACCREDITAMENTO DEFINITO COME SEMPLICE MARCHIO DI QUALITA'
3)
IRRILEVANZA GIURIDICA DELLE LISTE PUBBLICATE DALLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' SVIZZERE
1)
LO STATUS GIURIDICO DI UNIVERSITA' RICONOSCIUTA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COME FACENTE PARTE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NAZIONALE,
2)
IL DIRITTO' DI ESERCITARE L'ATTIVITA UNIVERSITARIA E DI CONFERIRE TITOLI ACCADEMICI SENZA NECESSITA' DI ACCREDITAMENTO DEFINITO COME SEMPLICE MARCHIO DI QUALITA'
3)
IRRILEVANZA GIURIDICA DELLE LISTE PUBBLICATE DALLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' SVIZZERE
Tribunale amministrativo federale Corte II B-5924/2012
Sentenza del 13 agosto 2013
Sentenza del 13 agosto 2013
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Maria Amgwerd,
cancelliere Alexander Moses.
Parti
A._______ SA,
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini, CSNLAW studio legale e notarile, Via Nassa 21, Casella postale 5376, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Hallwylerstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Maria Amgwerd,
cancelliere Alexander Moses.
Parti
A._______ SA,
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini, CSNLAW studio legale e notarile, Via Nassa 21, Casella postale 5376, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Hallwylerstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Partecipazione al programma Erasmus.
Partecipazione al programma Erasmus.
Cpv.2.1
l'accreditamento, per contro, è conferito dalla Conferenza universitaria svizzera (art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 di-cembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario) e costituisce un marchio di qualità,
L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiace, per contro, all'autorizzazione del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 del-la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali [LSUP, RS 414.71]).
Da quanto esposto in precedenza, emerge che un'istituzione universitaria privata può ottenere l'accreditamento e con ciò un riconoscimento della qualità dell'offerta formativa proposta. Il semplice esercizio di un istituto universitario non è – contrariamente a quello di una scuola universitaria professionale – soggetto ad autorizzazione, ma si fonda sulla libertà della scienza e sulla libertà economica, come peraltro indicato nel preambolo dell'autorizzazione del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.1).
Alla stessa stregua, detti istituti sono liberi di conferire titoli, senza che ciò presupponga un preventivo accreditamento delle rispettive formazioni.
In questo senso, delle università private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale e di principio ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività.
Nel caso concreto la CRUS, nello scritto del 4 marzo 2012 (doc. P), ha indicato che A._______ "è un'università privata che svolge l'attività dell'istruzione universitaria e conferisce titoli accademici in virtù del diritto alla libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale svizze-ra. Come tale fa parte dello spazio formativo universitario svizzero". La ricorrente ne deduce di essere "certamente un istituto di istruzione superiore secondo la legislazione o la prassi nazionale". Tale conclusione è conforme a quanto indicato in precedenza,
L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiace, per contro, all'autorizzazione del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 del-la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali [LSUP, RS 414.71]).
Da quanto esposto in precedenza, emerge che un'istituzione universitaria privata può ottenere l'accreditamento e con ciò un riconoscimento della qualità dell'offerta formativa proposta. Il semplice esercizio di un istituto universitario non è – contrariamente a quello di una scuola universitaria professionale – soggetto ad autorizzazione, ma si fonda sulla libertà della scienza e sulla libertà economica, come peraltro indicato nel preambolo dell'autorizzazione del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.1).
Alla stessa stregua, detti istituti sono liberi di conferire titoli, senza che ciò presupponga un preventivo accreditamento delle rispettive formazioni.
In questo senso, delle università private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale e di principio ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività.
Nel caso concreto la CRUS, nello scritto del 4 marzo 2012 (doc. P), ha indicato che A._______ "è un'università privata che svolge l'attività dell'istruzione universitaria e conferisce titoli accademici in virtù del diritto alla libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale svizze-ra. Come tale fa parte dello spazio formativo universitario svizzero". La ricorrente ne deduce di essere "certamente un istituto di istruzione superiore secondo la legislazione o la prassi nazionale". Tale conclusione è conforme a quanto indicato in precedenza,
Cpv.2.2
Nella misura in cui l'autorità inferiore poggia la sua decisione sulla lista editata dalla CRUS e pubblicata sul sito internet di quest'ultima, essa dovrà tenere conto della circostanza che la CRUS non è competente né per l'accreditamento né per il riconoscimento secondo la LAU (cfr. supra, consid. 2.1). Tale lista potrà quindi costituire tuttalpiù uno strumento di lavoro, non esplicando essa effetti giuridici propri ed essendo al contempo ipotizzabile che degli istituti di istruzione superiore eleggibili al programma Erasmus non vi figurino.